Dal reddito vanno sottratti gli oneri deducibili
La Corte di Cassazione ribadisce che il reddito da prendere in considerazione ai fini della pensione di inabilità civile è quello fiscalmente imponibile.
Gli ermellini tornano sull’argomento riguardante il reddito da prendere in considerazione ai fini del diritto al conseguimento della pensione di inabilità civile, accogliendo la richiesta di un invalido che si era visto revocare dall’Inps la pensione per il superamento del reddito annuo.
La sentenza n. 5662 del 12 marzo 2018 ribadisce che il reddito rilevante da prendere in considerazione ai fini della concessione della pensione di inabilità civile è solo quello al netto degli oneri deducibili come ad esempio i contributi previdenziali ed assistenziali.
Nel caso esaminato, il titolare di pensione di inabilità civile svolgeva un’attività lavorativa il cui reddito personale annuo lordo aveva superato il limite necessario per il mantenimento della pensione e l’Inps aveva, di conseguenza, provveduto alla sua revoca. Dunque, la persona invalida aveva adito il Tribunale sul presupposto che doveva essere valutato solo il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili come in particolare i contributi previdenziali. Il tribunale aveva dato ragione alla persona invalida, ma l’istituto previdenziale proponeva ricorso rimettendo nuovamente la questione in mano alla Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Inps confermando l’orientamento più recente in materia (sentenza 22 marzo 2001, n. 4158, confermata in anni più recenti v. Cass., 4 giugno 2015, n. 11582; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21529; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26473) e ribadendo quindi che “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R.”
A favore di tale impostazione vi sono diverse norme di legge ben precise. Da un lato, il Decreto Legge n.663/1979, art. 14-septies, co. 3, convertito, con modificazioni, nella legge n.33 del 29 febbraio 1980, prevede che il reddito da considerare in tema di provvidenze in tema di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell’IRPEF. Tale disposizione è stata confermata anche dal comma 7, aggiunto dal decreto-legge n. 76/2013, , secondo cui «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». Ed infine, la Legge n. 153/69, all’art. 26, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l’art. 12, comma 2 della legge n. 118 del 1971, fa riferimento al reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
Concludono i giudici: per l’accertamento del reddito rilevante ai fini delle prestazioni di invalidità civile occorre avere riguardo al reddito (personale) imponibile ai fini Irpef (al netto, quindi, degli oneri deducibili) oltre che ai redditi esenti da Irpef che pure entrano nella valutazione reddituale per tali prestazioni. Recentemente, inoltre, occorre ricordare che anche il reddito della casa di abitazione è stato tolto dalla valutazione dei redditi rilevanti.
Targa Pensione Congratulazioni
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