Non paghi equitalia? Ti blocchiamo la pensione

Blocco dei pagamenti ai pensionati

Non paghi equitalia? Ti blocchiamo la pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2018 vi è l’obbligo per l’Inps di sospendere le pensioni il cui importo superi i 5.000 euro (questo vale anche per il TFR- trattamento di fine rapporto- e il TFS- trattamento di fine servizio).

La sospensione permetterà all’Agenzia Entrate Riscossione di effettuare, su tali somme, prima del loro materiale accredito, il pignoramento e incassare i crediti avanzati dalla pubblica amministrazione e non soluti.

La novità è contenuta nella legge di bilancio 2018 e pochi giorni fa l’Inps ha diramato un messaggio (n. 1085 del 12 marzo 2018) con cui ha impartito le istruzioni operative per i pagamenti delle pensioni e chiarito che dal 1° marzo sono 2018 è attiva la procedura di verifica in argomento.

In pratica, quando l’Inps deve effettuare, in favore di un pensionato un pagamento di almeno 5mila euro (tale limite prima era pari a 10mila euro, ma con la legge di bilancio 2018 è stato ridotto alla metà), deve sospendere l’accredito e segnalarlo all’Agente della Riscossione competente per territorio; quest’ultimo verificherà se il beneficiario è debitore di somme per l’omesso versamento di una o più notifiche di cartelle di pagamento per un importo pari o superiore a 5 mila euro nette e in caso positivo, l’Agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione (prima della legge di bilancio 2018 l’agente di riscossione aveva solo 30 giorni di tempo). Nello stesso tempo (60 giorni) l’Inps sospende il pagamento della pensione e accantona solo una parte della pensione, pari a un quinto, detratto il minimo vitale (che è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale: l’assegno sociale 2018 è pari a € 453, quindi la parte impignorabile è pari a € 679,50); questo è il limite di pignoramento concesso su pensioni ed altre somme ad esse assimilate.

Attenzione: Si chiarisce che sono escluse da tale procedimento di verifica tutte le prestazioni assistenziali (cat.044, 077, 078), le rendite INAIL (cat. da 700 a 799) e le prestazioni VOCRED (cat.027), VOCOOP (cat. 028), VOESO (cat. 029) erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto.

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