Ordinanza Cassazione sul requisito medico legale

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2975 del 7 febbraio 2018 ha evidenziato che ai fini della pensione di inabilità lavorativa rileva la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del singolo assicurato.
Si tratta di una pronuncia molto importante poiché gli ermellini hanno stabilito che la pensione di inabilità lavorativa (L. 222/84) va accordata anche nel caso in cui al richiedente residuino capacità lavorative che risultino al di fuori delle sue attitudini.
Nel caso in esame i giudici hanno accolto la tesi di un invalido che si era visto più volte rifiutare la domanda di pensione di inabilità lavorativa dall’Inps. Il lavoratore suddetto era affetto da gravi patologie (linfoma non hodgkin a localizzazione dorso-lombare assistito da una grave cardiopatia) che non gli permettevano di continuare a svolgere il lavoro sino a quel momento svolto dall’assicurato, ossia la conduzione di macchine operatrici nel movimento dei materiali. Quindi, il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Sassari e poi alla Corte d’Appello di Cagliari l’accertamento del diritto alla godimento della pensione di inabilità ordinaria (ex art. 2 legge 222/1984) a seguito del rifiuto da parte dell’Inps.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto il diritto alla pensione, ma avverso tali decisioni l’Inps aveva proposto ricorso per Cassazione.
Nello specifico, l’Inps riteneva che i giudici di Merito non avevano valutato la residua capacità lavorativa dell’assicurato in ulteriori attività diverse da quelle svolte sino a quel momento. Quindi, secondo l’Inps l’invalido non rispettava il requisito sanitario dell’inabilità lavorativa (L. 222/84) secondo cui occorre trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo del ricorso dell’Inps è infondato e di conseguenza la pensione di inabilità lavorativa va riconosciuta all’assicurato per i seguenti motivi.
Secondo i Giudici il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984 (come la Cassazione ha già avuto occasione di precisare con sentenza n. 4046 del 27.2.2004), sorge nel momento in cui “l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa; la sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto“. Nell’effettuare tale valutazione occorre valutare anche la proficuità dell’attività lavorativa che avanza in capo all’assicurato.
Inoltre, la stessa Corte ha ricordato che con sentenza n. 1026 del 25.1.2001 si è chiarito che “il tenore letterale dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984 non legittima un’interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua, dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell’assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.)”.
In pratica, il lavoro che non consente la concessione della pensione di inabilità ordinaria è solamente quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell’assicurato che residuino in esito alla malattia e non dequalificanti, ha il requisito della remuneratività, ed è pertanto idoneo ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Dunque, la pensione di inabilità può essere negata solo ove al lavoratore residui una capacità lavorativa confacente alle sue attuditini e, peraltro, a patto che sia in grado di garantirgli una sufficiente remuneratività.
Testo completo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2975 del 7 febbraio 2018.
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