Possibile il cumulo nello stesso mese
Chi assiste una persona in situazione di handicap grave nell’ambito dello stesso mese può fruire sia del congedo straordinario che dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.
Il Decreto n.119 del 18 luglio 2011 ha parzialmente riordinato la normativa in materia del congedo (parentale e straordinario) e di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave modificando l’art. 42, comma 5, del Decreto n.151/151. Infatti, fino all’entrata in vigore del decreto n.119, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici aventi la medesima finalità, ragion per cui non era prevista la possibilità di contemporanea fruizione (cumulabilità invece ammessa esplicitamente per i permessi Legge 104 e congedo parentale ordinario o congedo per la malattia del figlio). Di conseguenza, sia l’INPS che il Dipartimento Funzione Pubblica non permettevano il cumulo dei permessi e dei congedi straordinari nell’arco dello stesso mese.
Sia INPS che INPDAP prendono atto di questa compatibilità correggendo quindi le precedenti istruzioni impartite rispettivamente con la circolare INPS n.155/2010 e circolare INPDAP n.13/2010 ed emanando le nuove circolari INPS n.32 del 6.03.2012, Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012 con cui ammettono il cumulo del congedo con i permessi 104.
Cosa dice la circolare del Dipartimento della funzione pubblica (n. 1 del 3.2.2012)
La circolare prevede la possibilità di fruire nello stesso mese del congedo straordinario e dei permessi per l’assistenza al familiare in situazione di handicap grave.
Nell’ipotesi di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo e dei citati permessi, viene specificato che questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, ossia per 3 giorni; quindi non va fatto alcun riproporzionamento. Dunque, il dipendente pubblico che deve usufruire del congedo straordinario ad esempio fino al 22 del mese può poi disporre, sempre per lo stesso mese, dei 3 giorni di permesso di cui alla legge 104/92.
Va chiarito che se per l’assistenza ad una persona con handicap grave vi sia già un titolare di permessi di cui alla legge n. 104, un eventuale periodo di congedo straordinario può essere concesso solo in favore dello stesso soggetto che già beneficia dell’altro beneficio (permessi). Ciò significa che non è consentito che per uno stesso familiare con handicap grave i due benefici (permessi e congedo) siano utilizzati da due persone diverse. L’unica eccezione in tal senso riguarda i genitori che assistono il figlio disabile.
Infatti, i genitori, anche adottivi, di figli disabili gravi hanno la possibilità di godere di entrambi i benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore adopera i permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. Di conseguenza, i genitori possono utilizzare i permessi di 3 giorni mensili, permessi di 2 ore al giorno, il prolungamento del congedo parentale anche in modo cumulato con il congedo straordinario nello stesso mese, mentre non è possibile il cumulo dei benefici nello stesso giorno.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica esplicitamente estende la cumulabilità delle agevolazioni, nell’ambito dello stesso mese, anche rispetto al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave diversa dal figlio: “Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato quanto detto nella Circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi”. (INPS non evidenzia questo aspetto, tuttavia non esclude la possibilità del cumulo dei permessi e congedo nello stesso mese anche per lavoratori che assistano un parente di cui non siano genitori).
Cosa dice la circolare INPS (n.32 del 6.03.2012)
Al pari della circolare del Dipartimento della funzione pubblica, anche l’Inps permette il cumulo nello stesso mese del congedo straordinario e dei permessi per l’assistenza al familiare in situazione di handicap grave.
Inoltre, stabilisce che il congedo straordinario ed i permessi di cui alla legge n. 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità; quindi, il periodo di congedo straordinario può essere concesso solo in favore dello stesso soggetto che già beneficia dell’altro beneficio (permessi). L’unica deroga è prevista per i genitori, dunque vale lo stesso discorso svolto per la circolare Inpdap.
Anche per l’Inps, nel caso di utilizzo cumulato nello stesso mese del congedo e dei permessi, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, ossia per 3 giorni; quindi, non va fatto alcun riproporzionamento.
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