Messaggio Inps
Con messaggio Inps n. 1217 del 20 marzo 2018, sono stati forniti chiarimenti riguardanti la decorrenza della prestazione economica di invalidità civile.
Viene ribadito che le pensioni spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordi, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa successiva data eventualmente stabilita dalle competenti commissioni sanitarie.
Ciò nonostante, può accadere che l’interessato presenti la domanda volta ad ottenere la prestazione economica anche a distanza di alcuni anni dal ricevimento del verbale; in tal caso nel messaggio si evidenzia che non è prevista alcuna forma di decadenza connessa all’inattività del titolare della prestazione economica che, dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di invalido civile con il verbale sanitario, non trasmetta tempestivamente alla struttura territoriale il modello per la richiesta di prestazione economica (AP70).
Al contrario, è prevista la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.): ciò significa che il diritto a richiedere l’erogazione della prestazione economica viene meno decorsi dieci anni a partire dal momento in cui esso può essere fatto valere (ossia dal mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento sanitario).
Quindi, anche se l’interessato dovesse presentare la domanda all’INPS oltre il termine di 30 giorni (come è indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario), l’erogazione della prestazione economica decorrerà sempre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, a patto che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.
Quanto agli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione, essi matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell’Inps del modello di richiesta (AP70), completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che vi sia stato il pagamento.
Infine, il messaggio specifica che nel caso in cui il verbale sanitario preceda di almeno 2 anni la presentazione della domanda (di liquidazione della pensione) all’Inps, sarà valutato se sussistono le condizioni per sottoporre l’interessato ad una nuova verifica sanitaria; se poi dalla verifica sanitaria dovesse scaturire un provvedimento di revoca della prestazione, lo stesso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti e non intaccherà invece gli importi arretrati, i quali dovranno essere elargiti per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l’ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica.
Targa Pensione Congratulazioni
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