Abbassati i limiti di reddito per l’esenzione nelle cause previdenziali
Il contributo unificato è una tassa che il contribuente deve pagare allo Stato per l’iscrizione a ruolo delle cause; il contributo unificato può avere un importo variabile a seconda del tipo di causa (civile, tributaria o amministrativa), nonché del grado del processo. Vi sono, tuttavia, una serie di procedimenti che sono esenti da questo tipo di tassazione, tra cui, ad esempio, i procedimenti in materia di previdenza.
Le spese di soccombenza sono invece le spese che la parte perdente in un giudizio è tenuta a pagare in favore della parte vittoriosa.
Non devono pagare il contributo unificato tutti i cittadini che abbiano un reddito imponibile per il 2018 (Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208, in G.U. n° 49 del 28/02/2018) non superiore a € 11.493,82 euro annui (come da dichiarazione dei redditi). Da notare che con l’anzidetto Decreto è stato abbassato, rispetto agli anni precedenti, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato ad € 11.493,82 (il precedente limite era di: € 11.528,41).
Conseguentemente vanno rideterminati anche i limiti di reddito previsti dalla Legge per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato nelle controversie previdenziali ed assistenziali.
- Quindi, il limite di reddito da non superare per avere diritto all’esenzione dalle spese di lite in caso di SOCCOMBENZA è: (€ 11.493,82 x 2 ) = € 22.987,64
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex Cassazione, ordinanza n° 22345/2016)
- Il limite di reddito da non superare per avere diritto all’esenzione dal pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO è: (€ 11.493,82 x 3) = € 34.481,46
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