Collocamento mirato: come avviene l’accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro, di guerra e per servizio
La valutazione della disabilita a fini lavorativi è prevista dalla legge n.68 del 1969 (Legge sul collocamento mirato) ed è volta ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.
Per poter accedere al sistema del collocamento mirato è però necessario che la persona interessata sia sottoposta ad un accertamento sanitario da parte di una Commissione medica operante presso le ASL per il riconoscimento dell’invalidità, integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
L’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n. 68 del 1999 fa una distinzione tra:
1.invalidi civili;
2.invalidi del lavoro;
3.invalidi di guerra e per servizio.
Parliamo dell’accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato con riguardo invalidi del lavoro, previsto dall’art 1, comma 5 della Legge 68/99. Tale articolo affida all’ INAIL il compito di effettuare l’accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro in base dei criteri adottati nel D.P.R. n. 1124/65 (Testo Unico in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
L’articolo 1, comma 6, della Legge 68/99 prevede poi la valutazione della disabilità ai fini del collocamento mirato con riguardo agli invalidi di guerra e per servizio; tale accertamento è attuato in base alle disposizioni del D.P.R. n. 915/78 (Testo Unico in materia di pensioni di guerra).
L’accertamento in questione non si esaurisce in una semplice valutazione di carattere medico, ma deve definire una diagnosi funzionale finalizzata ad individuarne la capacità globale ed il profilo socio-lavorativo della persona disabile, acquisendo le notizie utili per individuare la posizione della persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.
Il ministero del lavoro mediante la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, ha fornito delle indicazioni operative in materia di accertamento sanitario ai fini del collocamento mirato dei disabili, preoccupandosi nello specifico di allargare il sistema di accertamento previsto per gli invalidi civili anche alle altre categorie di invalidi che ricorrono al collocamento, quini agli invalidi INAIL, da guerra e per servizio.
Nella circolare viene indicato che sia l’INAIL a svolgere l’accertamento della disabilità ed il controllo sulla permanenza di tale stato con i criteri e le modalità delineate nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.
Quindi l’INAIL, ai fini dell’individuazione della capacità globale del disabile andrà ad adoperare una scheda per la definizione delle capacità in linea con l’anzidetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva nella quale vi sono suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
Pertanto, qualora la valutazione delle capacità residue della persona disabile non sia stata effettuata dall’INAIL in sede di accertamento della invalidità del lavoro, essa dovrà essere richiesta all’INAIL che dovrà eseguirla entro 4 mesi per analogia con quanto previsto dal D.P.R. 13 gennaio 2000 per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi.
La predetta circolare del ministero del lavoro n. 66/2001 stabilisce altresì che per quanto riguarda gli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più rigoroso e tale da non consentire operazioni di adeguamento in via amministrativa. Appare dunque auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento agiscano anche in tal caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell’accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.
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