Assegno sociale e invalidità civile
Con messaggio n. 4920 del 7 dicembre 2017 l’Inps rende noto l’innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale 2018 ed e altre prestazioni di invalidità civile.
L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, statuisce l’incremento di un anno del requisito anagrafico per l’ottenimento dell’assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Ne deriva che, a decorrere dal primo gennaio 2018 l’età minima prevista per il conseguimento dell’assegno sociale (di cui alla L. 335 del 8.08.1995, art. 3, commi 6 e 7), nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni 66 rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva.
Ad esso bisogna poi aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.
Pertanto, a seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni sudette potranno essere concesse solo al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Inoltre, sempre per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.
Va precisato che per coloro che compiono 65 anni e 7 mesi prima del 1° gennaio 2018 resta confermato il previgente requisito anagrafico (ossia possono conseguire l’assegno sociale a 65 anni e 7 mesi), a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.
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