Bonus a bambini affetti da gravi patologie croniche.
Al via le domande per ottenere il bonus asilo nido per l’anno 2018. Il bonus asilo nido è un sostegno al reddito delle famiglie, introdotto dalla legge di bilancio 2017 e già fruibile l’anno scorso. Tuttavia l’erogazione dello stesso avviene nei limiti del budget annuale a disposizione e pertanto le domande vanno presentate anno per anno.
L’Inps con Circolare numero 14 del 29 gennaio 2018 ha dettato istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande.
L’articolo 1, comma 355, Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 compete un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Presentazione della domanda e documentazione
Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– WEB : Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato : numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– Enti di Patronato.
Nella domanda il richiedente deve specificare a quale dei due benefici intende accedere:
1. Contributo asilo nido
2. Forme di supporto presso la propria abitazione per bambini con gravi patologie croniche
Nel caso in cui il richiedente vuole beneficiare del bonus per più figli dovrà presentare una domanda per ognuno di essi.
Dato che, come detto all’inizio, l’erogazione avviene nei limiti del budget annuale a disposizione, se dopo la presentazione domande venga raggiunto il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande. Quindi è importante presentare la domanda quanto prima possibile.
Domanda bonus contributo asilo nido
Circa la domanda di bonus per asilo nido, la circolare n. 88 del 2017, precisa quanto segue.
Il contributo in oggetto viene erogato per far fronte alle spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. A tal proposito si evidenzia che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Di conseguenza, sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).
Quindi, se l’interessato vuole accedere al bonus in oggetto deve specificare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicare, in quest’ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile; quindi, essendo l’importo massimo da erogare all’anno di 1.000 euro, questo importo andrà versato in 11 mensilità per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Incumulabilità: Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22.12.2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. bonus infanzia).
All’atto della domanda il richiedente dovrà, pertanto, indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio e nel caso in cui si intenda poi richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, occorrerà presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.
Domanda per forme di supporto presso la propria abitazione di bambini con gravi patologie
Anche per quanto riguarda la presentazione della domanda riguardanti forme di supporto presso la propria abitazione, fermo restando quanto indicato nella circolare n. 88/2017, si evidenzia quanto segue.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che dimostri per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tal caso l’Inps eroga il bonus di 1.000 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
Per quanto riguarda il concetto di “patologia cronica” si rinvia a quanto specificato al punto 4.2 della circolare Inps n. 88/2017 secondo cui il concetto di “patologia”, a differenza di quello di malattia, circoscrive qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Invece, il requisito della “cronicità” concerne la prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Dunque, ai fini del presente decreto si ritiene cronica qualunque alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento. La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Ai minori affetti da patologie più o meno gravi spetta anche, a seconda dei casi, l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnameno. Si legga a tal proposito il seguente articolo: Indennità minori: indennità di frequenza e indennità di accompagnamento.
LEGO Duplo 10833 – Town l’Asilo
LEGGI ANCHE: Congedo straordinario: a chi spetta